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Codice civile e direttive europee

inserito il: luglio 1st, 2010 da admin 3 Commenti

Per quanto riguarda il codice civile, le norme in esso contenute non sembrano idonee a tutelare e salvaguardare l’individuo dal possibile danno psichico dovuto dalla ricezione di stimoli subliminali, a parte forse la Violenza (art. 1434 codice civile) (poiché se si acquista un prodotto in uno stato di temporanea incoscienza, si è soggetti ad una forma di violenza), sebbene questo articolo si riferisca più a qualcosa di fisico. Anche se si è soggetti ad una minaccia, si subisce un danno; la minaccia è punibile in sé anche se il male minacciato non viene commesso di fatto. Ciò che in verità resta difficile da dimostrare è in che modo quantificare il danno prodotto, cosa che vale anche per i messaggi subliminali.

Molte delle leggi nazionali recenti sono frutto di direttive europee. Tra esse interessano da vicino il campo del subliminale: la direttiva europea Televisioni Senza Frontiere, che recita:

CAPITOLO IV – Pubblicità televisiva e sponsorizzazione:

Art.10 – La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.
3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità clandestina è vietata.

La legge Mammì abrogata dalla legge Maccanico sul riordino del sistema radiotelevisivo vietava all’Art. 15, la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale e la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che inducano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico, con la proposta di legge
Disciplina del sistema delle comunicazioni, di fatto conforma il sistema legislativo italiano a quello europeo.

All’Art. 11. (Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva, modalità di diffusione, limiti quantitativi) viene dichiarato:

2. E’ vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e ideali o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, o arrechi pregiudizio ai minorenni

3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da un altro annuncio di ripresa della produzione stessa.

I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

4. La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione.

 


* Per « pubblicità clandestina » si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Definizione tratta da http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=31989L0552&model=guichett

3 Responses

  1. italo scrive:

    http://www.youtube.com/watch?v=qB8kzjgQeAM
    questa qui non infrange il punto quarto(4) o qualche altra legge per esempio per quanto riguarda gli effetti speciali?
    a me non sta bene solo che l’effetto speciale è inesatto, poichè se fosse esatto come “naturale” e “possibile” il soggetto pubblicitario in questione risentirebbe , non nella sua credibilità in generale, ma nella qualità di prodotto pubblicitario in essere positivo, e cioè “positività” per lo spettatore (in questo caso stimato nella maggior parte dei casi “fruitore” dell’estetica messa in scena nei trenta secondi in questione)
    grazie dell’ascolto attendo risposta. Achille

    • admin scrive:

      Cioè intendi sapere se gli effetti speciali siano considerati alla stregua dei messaggi subliminali?
      In tal caso, No.
      La persuasione subliminale, vuole convincerti di una cosa utilizzando tecniche e messaggi a te ignoti.
      In questo caso, non appaiono ne messaggi subliminali ne messaggi nascoti e il messaggio che viene veicolato riguarda la solidità di Enel e in particolare delle sue obbligazioni.

      Si tratta comunque di una pubblicità davvero bella e anche molto semplice che rimane impressa.

      • italo scrive:

        grazie per la risposta,ok.
        però resta IL fatto che enel ha obbligazioni da vendere e nello stesso momento le obbligazioni siano un prodotto bancario o anche telematico cioè parte di enel al 100%.
        la domanda è questa: e cioè enel ha uno spot oppure enel è uno spot?
        se valutiamo il valore dello spot e di come è stato realizzato troviamo un produttore di energia elettrica fatto di obbligazioni, che si spende da solo, dalle stesse tasche(le proprie). e di chi l’ha autorizzato.. e di chi invece non approva, ed ha speso ugualmente il prodotto, la reclame, tra l’altro inesatta.. e faziosa verso chi non ama inesattezze e romanticità in ‘certe cose’ per esempio nella televendita all’ora di cena.

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